Abbattimento barriere e accessibilità

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.236 emanato in data 14/6/1989 definisce il concetto di accessibilità con i seguenti termini: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. In particolare, in ossequio alla sopracitata definizione, il legislatore ha introdotto la possibilità di richiedere contributi pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche con la legge 13 del 1989. Le diverse regioni, a seguito dell'approvazione di questa legge nazionale, hanno introdotto diverse normative regionali, Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n. 6 del 20 febbraio 1989 che prevede nel dettaglio l'erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con le seguenti modalità ed ai soggetti di seguito elencati.

I presenti contributi vengono erogati per la ristrutturazione di immobili privati già edificati ove la persona con disabilità ha effettiva e stabile dimora ed il presente contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni di un edificio sia per immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del disabile.

Le domande per usufruire del contributo in oggetto vanno presentate presso il Comune ove è ubicato l'immobile ed, in particolare, è necessario presentare una sola domanda se l'intervento da effettuare è uno solo (ad esempio per quanto concerne l'ascensore) ma anche se gli interventi sono diversi e sono volti ad incentivare l'accesso all'edificio stesso (ad esempio scale che impediscono l'accesso, portone troppo stretto), occorre invece presentare una domanda distinta per ogni intervento se le modifiche riguardano un condominio e se le barriere ostacolano diverse funzioni della persona con disabilità (ad esempio servizi igienici ed elevatore).

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: descrizione delle opere e della spesa prevista, il certificato medico che attesta l'handicap del soggetto richiedente, l'autocertificazione dove deve essere specificata la collocazione dell'edificio ove si intende effettuare l'intervento e gli specifici luoghi ove lo stesso si svolgerà - nel caso di un condominio dovrà essere allegato il verbale dell'assemblea condominiale.

Nel dettaglio il contributo erogato potrà ammontare alle seguenti somme:

- Per costi fino a 2.582,28 euro in misura pari alla spesa sostenuta,

- Incrementato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da 2582,28 a 12.911,42,

- Di un ulteriore 5 % per i costi da 12.911,42 a 51.645,69. Si ricorda che il contributo massimo erogabile ammonta a 7.101,28 euro.

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