Diritto allo studio delle persone con disabilità: l’excursurs normativo

Il diritto allo studio per le persone con disabilità è sancito con forza dalla normativa vigente sia nazionale che internazionale, a titolo esemplificativo si ricorda l'art.34 della Costituzione della Repubblica che recita: "La scuola è aperta a tutti. L’istruzione impartita per almeno otto anni è obbligatoria. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Considerato questo lungimirante principio di carattere generale - la sopracitata legge fondamentale - all'art. 38 comma 3 sottolinea che: "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale". In seconda istanza, considerata l'evoluzione normativa in materia, è propedeutico citare la legge 104/92 che, all'articolo 12, spiega in maniera molto chiara il significato dei termini "diritto all'educazione", "all'istruzione" e "all'integrazione scolastica" come mezzi per lo sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità e fornisce le linee di indirizzo per lo sviluppo delle stesse. Una ulteriore evoluzione si ha con la legge quadro 328 del 2000, la quale - in materia di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali segna un punto di svolta positivo - tanto che, all'articolo 1 dei cosiddetti principi generali si enuncia: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti alla cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Infine - per quanto riguarda la normativa sovranazionale in materia - è essenziale citare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che, all'articolo 24, evidenzia il diritto all'istruzione delle persone con disabilità in questi termini: "Gli Stati Parti riconoscono il diritto alle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli.

Istruzione universitaria per le persone con disabilità

Gli studenti con una percentuale di invalidità superiore al 66% ed in possesso di una certificazione medica attestante tale grado di invalidità e/o del riconoscimento della situazione di handicap ai sensi della legge 104 del 1992 usufruiscono dell'esonero totale dalle tasse universitarie fatta eccezione per la tassa di iscrizione che ammonta ad euro 16, gli stessi non sono tenuti alla presentazione dell'ISEE. Gli studenti con una percentuale di invalidità inferiore al 66% sono tenuti al pagamento della prima rata mentre la seconda verrà erogata sulla base del reddito attestato nell'ISEE.

Didattica a distanza (D.A.D.) e studenti con disabilità

L'acronimo D.A.D. sta ad indicare la didattica a distanza che, durante l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid - 19, rappresenta una modalità per il mantenimento del cosiddetto distanziamento sociale. In particolare, pur nella consapevolezza che questa modalità non può sostituire totalmente le lezioni svolte in presenza, il Ministero dell'Istruzione definisce la D.A.D. con la seguente terminologia: "Il collegamento indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni o chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe virtuale". Compiuta questa premessa di carattere generale è doveroso sottolineare che, per quanto concerne gli alunni con disabilità, il sopracitato ministero, soprattutto in considerazione dell'attuale recrudescenza della pandemia, ha predisposto delle specifiche linee guida richiamate dalla circolare emanata il 25 ottobre nella quale viene ribadita l'importanza del Piano Educativo Individualizzato e della relativa inclusione scolastica. In particolare, il ministero ricorda che: è compito del Dirigente scolastico d'intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che cuascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie. I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, gestiscono l'assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell'art.7 com.3 del D.Lgs. 63/2017. Oltre alle apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche software didattici per la didattica inclusiva".

Legge di bilancio 2021 ed inclusione scolastica

Lo scorso 16 novembre il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato la Legge di Bilancio 2021 che, per quanto concerne le persone con disabilità, ha approvato le seguenti misure, che ora saranno sottoposte al Parlamento: l'assunzione di 5000 insegnanti di sostegno, lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità, l'uso e l'incremento dei cosiddetti strumenti compensativi, quali ad esempio le tecnologie informatiche ed, in ultima istanza è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti con l'obiettivo di fornire una preparazione specifica a tutti i docenti che prestano servizio nelle classi ove sono presenti alunni con disabilità.

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Diritto alla circolazione